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I Referendum abrogativi sul Lavoro del 2025


Referendum sul lavoro  

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  1. 1. Cosa voterete?

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Gli altri 4 referendum previsti per la primavera 2025 sono:

1. Abrogare il Jobs Act del 2015. L’effetto dell’eventuale approvazione del quesito da parte del corpo elettorale consiste nel ripristino, per tutti i lavoratori operanti in unità produttive con più di 15 dipendenti, della normativa dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo riformato dalla legge n. 92/2012, ossia la regola della reintegrazione nel posto di lavoro nei casi più gravi di licenziamento illegittimo (perché del tutto privi di giusta causa o di giustificato motivo, soggettivo o oggettivo).

2. Abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. L’effetto dell’eventuale approvazione del quesito da parte del corpo elettorale consiste nella riformulazione dell’articolo 8 della legge n. 604/1966 come segue: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo minimo di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.”

3. Abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine. L’effetto dell’eventuale approvazione del quesito da parte del corpo elettorale consiste nella riformulazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 81/2015 come segue:
Art. 19 – Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
termine di durata non eccedente i ventiquattro mesi, solo:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in sostituzione di altri lavoratori.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (omissis)
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria.
Art. 21 – Proroghe e rinnovi
01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

4. Abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Cosa voterete?

Posted

non puoi fare una sola richiesta e una sola domanda possibile su tutti i punti. Perchè qualcuno può essere daccordo su qualcuna e non su tutte. cominciamo dall'ultima. Come si fa a garantire che un impresa subbappaltante magari con 4 buzurri che non conoscono il lavoro specifico non tranci magari un tubo del gas facendo fare gasissimo a un quartiere intero e poi un altro deve esserne il responsabile.

In un paese come il nostro dove il puto dinero passa davanti a tutto sarebbe stato più giusto NON CONSENTIRE subappalti di nessun genere

Posted
On 2/14/2025 at 4:56 PM, busdriver said:

In un paese come il nostro dove il puto dinero passa davanti a tutto sarebbe stato più giusto NON CONSENTIRE subappalti di nessun genere

Quindi un'impresa appaltatrice di una grande opera dovrebbe avere dipendenti di tutti i tipi: muratori, fabbri, imbianchini, carpentieri, falegnami, impiantisti elettrici, idraulici, termotecnici ecc.ecc. ?  E poi finita l'opera che fa? Se li tiene assunti in attesa della prossima grande opera?  E se non ottiene un nuovo grande appalto che fa? Va in malora sotto il peso del costo del lavoro?

Salvo che non si permetta un'estensione illimitata delle assunzioni a termine, ma mi sembra che si vada in direzione contraria, come infatti dimostra il referendum n. 3, che riduce i pochi casi ancora permessi.

Non parliamo poi dei disastri che farebbe il divieto di subappalto nelle imprese minori e minime.  Non si dice che la nostra forza è la rete di piccole imprese ciascuna con la sua specializzazione?

Ma forse qualcuno ha in mente il modello dello stato socialista unico imprenditore e datore di lavoro.  Peccato che i lavoratori non risulta abbiano avuto negli stati socialisti tutte quelle tutele e quel benessere che hanno ottenuto negli stati capitalisti.

 

On 2/12/2025 at 12:27 PM, Gastida said:

4. Abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Ci si dovrebbe domandare perché l'INAIL non conceda l'indennizzo:  forse perché la colpa dell'infortunio è attribuibile al dipendente?

Posted (edited)
On Sun Feb 16 2025 (GMT+0000) at 3:52 PM, Omocrazia said:

la colpa dell'infortunio è attribuibile al dipendente

in effetti occorre chiedselo ma poi di fronte a incidenti sul lavoro come quello ferroviario di brandizzo dove SEMBRA che il caposquadra era sui social invece di guardare i treni in arrivo qualche dubbio cattivo viene.

Edited by busdriver

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