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Giustizia&Pene


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La struttura della giustizia [codice penale] com'è organizzata adesso in Italia serve davvero a beneficio dei cittadini e dello stato? Sono necessari cambiamenti, se sì quali? E' giusto creare una struttura giudiziaria che riabiliti dalla contravvenzione delle leggi (crimini in senso generale) o punisca? Se volete distinguere dove ponete il limite tra l'uno e l'altro?

{preferirei tenere la pena di morte fuori dalla discussione perché si tenderebbe a parlare solo di quello se l'argomento sorgesse}

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Guest burro.e.miele

Trovo che debba esserci un equilibrio tra aspetto correttivo e punitivo della pena, a seconda del reato compiuto ed eventualmente della recidività.

Se pensi a pene come l'ergastolo, ad esempio, non si ha, sostanzialmente, alcun aspetto correttivo, poiché tale pena non è mezzo per la riabilitazione in società del condannato (escludendo un'eventuale grazia, a parer mio ingiusta e discutibile del Presidente della Repubblica).

Non perdo a criticare le falle del nostro ordinamento giuridico (sono un ammiratore del common law), tuttavia la mancanza di principi come lo stare decisis comporta, a mio parere, un'eccessiva discrezionalità del giudice e un'ulteriore imperfezione del sistema giuridico.

Il limite non è né stimabile matematicamente, perché il comportamento umano non può essere definito da modelli matematici, né può essere affidato totalmente al caso. Io penso che la gravità del reato debba influire sullo spostamento del limite che suddivide i due aspetti, correttivo e punitivo, della pena. Proprio come accade, o dovrebbe accadere oggi.

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Non è vero che l'ergastolo sia "non riabilitativo"

 

La Legge Gozzini si applica pure all'ergastolo:

dopo 10 anni di pena scontata si possono ottenere dei permessi premio

dopo 20 anni di pena scontata si può chiedere la semilibertà e lavorare fuori dal carcere

dopo 26 anni di pena scontata si può chiedere la libertà condizionale se c'è ravvedimento

 

Una condanna all'ergastolo può quindi consentire un reinserimento sociale dopo 26 anni.

 

Qualora per un reato per il quale fosse previsto l'ergastolo, si richiedesse il beneficio processuale

dello sconto di pena del 30% per il giudizio abbreviato, si può ottenere una condanna a 30 anni

e sperare in una libertà condizionale dopo 20 anni di pena scontata

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provate a chiedere a chiunque cosa sia "il carcere" e ognuno vi darà una risposta diversa

il moralista vede il carcere come una giusta punizione

il paranoico come una forma di controllo delle possibili fonti di minaccia

l'educatore come una forma di riabilitazione

l'uomo di legge come un deterrente

il sociologo come un luogo in cui sperimentare delle tecniche di reinserimento nel tessuto sociale

il religioso come un luogo in cui esercitare la propria vocazione alla misericordia e al perdono

l'artista come un luogo estremo, fonte di ispirazione e indagine sull'animo umano

lo psicologo come un laboratorio

...

forse sarebbero da rileggere le pagine di "Sorvegliare e punire" di Foucault

lo "spirito" del carcere non è poi così lontano dallo spirito di altre istituzioni contemporanee, come la scuola, l'ospedale, l'azienda, la caserma

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Guest burro.e.miele

Non è vero che l'ergastolo sia "non riabilitativo"

 

La Legge Gozzini si applica pure all'ergastolo:

dopo 10 anni di pena scontata si possono ottenere dei permessi premio

dopo 20 anni di pena scontata si può chiedere la semilibertà e lavorare fuori dal carcere

dopo 26 anni di pena scontata si può chiedere la libertà condizionale se c'è ravvedimento

 

Una condanna all'ergastolo può quindi consentire un reinserimento sociale dopo 26 anni.

 

Qualora per un reato per il quale fosse previsto l'ergastolo, si richiedesse il beneficio processuale

dello sconto di pena del 30% per il giudizio abbreviato, si può ottenere una condanna a 30 anni

e sperare in una libertà condizionale dopo 20 anni di pena scontata

 

 

Sapevo del beneficio derivante dal rito abbreviato, ma non conoscevo la Legge Gozzini.

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La punizione ha senso solo nella misura in cui questa può far parte di un processo rieducativo

Considerare che esista una punizione fondata unicamente su un astratto concetto di giustizia slegarsi da qualsiasi criterio che possa porre un limite alla "sete di sangue"

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