penna Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Non trovavo la sezione giusta, ma volevo chiedere consiglio a qualcuno che ne sa di leggi (tipo @@Hinzelmann :) ). Il caso è questo: un appartamento è di proprietà di due persone, ciascuna al 50%. Una ci abita, l'altra no. Uno dei comproprietari può affittare a terzi una stanza della casa (quindi diciamo quella metà che gli apparterrebbe), anche se l'altro non vuole? Naturalmente il conduttore poi userebbe anche le parti comuni (bagno, cucina..). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabiofax Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 In rete ho trovato questo: Quando un bene è in comproprietà e si desidera locare detto bene occorre comprendere se è necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari (e quindi avere la firma sul contratto di locazione di tutti i comproprietari) anche in base al disposto dell'art. 1105 c.c. Oppure è necessario che il comproprietario stipulante abbia la procura degli altri, perchè in base alle norme del mandato la procura non autorizza a compiere gli atti di straordinaria amministrazione non espressamente indicati ex art. 1706 c.c. ss. Però seguo con interesse le risposte che arriveranno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hinzelmann Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 No, non può affittare l'appartamento, può cedere a titolo di locazione il godimento della propria quota ( suppongo non possa svolgersi attività di affittacamere ) La parte che abita l'appartamento deve sostenere le spese conservative del bene, esclusivamente a suo carico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
penna Posted February 4, 2013 Author Share Posted February 4, 2013 Grazie.. eh, che non potesse affittare l'intero appartamento lo immaginavo. Cedere a titolo di locazione la propria quota a cosa corrisponde, nella pratica? Nel senso che... come si fa a dividere le quote? Cioè, ci si può anche accordare su "una camera è mia e l'altra è tua", (e in questo caso, la camera "mia" la posso affittare?) però bagno e cucina? Di chi sono? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabiofax Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Questo lo so perché la mia prima casa di Milano era così.. "CONTRATTO IN PORZIONE D'AFFITTO". Tu affitti LA CAMERA e concedi ad uso condiviso le altre zone della casa. E' una forma legale di contratto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hinzelmann Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Sono stato decisamente troppo sintetico! La risposta non è così semplice ed immediata L'art. 1103 CC dice che ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere in godimento la cosa nei limiti della propria quota Questo però non risolve affatto il problema perchè si tratta di una quota ideale su una cosa in realtà indivisa ( l'appartamento ) Se si trattasse di un negozio affittato ed io ho bisogno di liquidità posso senz'altro vendere la mia compartecipazione e chi compra subentra nei miei diritti prendendosi metà affitto, esiste un problema di amministrazione del bene come segnala fabiofax ( 1105 ) ma della mia quota dispongo come voglio. Nè ci sono problemi circa il fatto che a metà negozio corrisponda il godimento su metà affitto : l'obbligazione patrimoniale è scindibile e io possa trasferirla a terzi. [ però chi comprerebbe al contrario una abitazione occupata da un comproprietario non sfrattabile? nessuno ] Non ci sarebbero problemi se già esistesse un contratto sull'uso di questa abitazione che prevedesse il suo utilizzo come fonte di reddito a porzioni ( uno decide di abitarci, l'altro di affittare ) anche in questo caso non ho bisogno del gradimento del comproprietario su inquilini etc., perchè è già pattuito ciò che conta Mi sembra che però qui manchino entrambi i presupposti, perchè un comproprietario vuole usare l'immobile come abitazione, senza pagare l'affitto sull'altra metà e dicendo di limitarsi nell'uso e dall'altro vuole impedire al comproprietario l'affitto dell'altra metà per non avere estranei nella sua abitazione. Se le cose stanno così è chiaro che c'è una ingiustizia che si consuma ai danni dell'altro comunionista, se l 'obbligazione è inscindibile ( uso del bagno e parti comuni ) il compartecipante dovrebbe pagare metà pigione, se l'obbligazione è scindibile si deve poter affittare la porzione. Altrimenti il comproprietario può chiedere la divisione giudiziale del bene....che in caso di inscindibilità presupporrebbe vendita e divisione del prezzo ( si trasforma quindi l'obbligazione inscindibile in scindibile ) Su questi presupposti si può dire al comproprietario che se è irragionevole e rifiuta di pagare l'affitto o di far affittare ( gioverebbe un accordo scritto in cui le parti trasformano la quota ideale in stanze ed uso di parti comuni dividendo bene il tutto ) rischia l'azione legale di divisione del bene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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