Hinzelmann Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Nel momento in cui io faccio il ricorso al Tribunale chiedendo ad essere autorizzato alla "rettificazione di attribuzione di sesso", tolti i casi rarissimi di ermafroditismo congenito o diciamo di transgenderismo congenito (? --non so se sia corretto dal punto di vista medico ) il giudice deve autorizzare pure gli "adeguamenti dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamenti medico chirurgici", poi una volta "accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione". Per poter ottenere questa autorizzazione bisogna effettuare una consulenza medico legale che accerti le condizioni "psico-sessuali" dell'interessato. Di fatto ciò che accade è che la trans prima si rivolge ad una struttura sanitaria, fa accertare quello che viene detto "disturbo dell'identità di genere" viene ammessa ai protocolli di cura per transgenderismo li completa e solo poi fa il ricorso al tribunale depositando tutta la sua cartella clinica ( colle risultanze psichiatriche e un nulla osta agli interventi di chirurgia plastica ) con tutto l'iter di cura sanitaria già documentato Quindi direi che tu abbia ragione,ovviamente il ricorso deve essere preceduto da questa fase preparatoria ( è improprio giuridicamente ma di fatto è così ) ai trattamenti chirurgici. Tenete conto che il giudice prima di autorizzare la rettifica deve poi accertare l'espletamento degli interventi, quindi il processo è lungo e di fatto gli accertamenti diventano tre: 1) sulle condizioni psico-sessuali 2) sugli interventi necessari alla rettifica 3) sull'espletamento degli interventi Il punto 1) viene anticipato perchè richiede una serie lunga di sedute psicologiche e in genere si accompagna ai primi trattamenti ormonali, molte trans poi, visto che il SSN non passa gli interventi estetici sui caratteri sessuali secondari, anticipano anche questi, essendo obbligate a farseli privatamente. Al termine si certifica che il soggetto è idoneo al cambiamento di sesso. Il giudice prende atto delle condizioni psico-sessuali, le verifica eventualmente tramite un suo consulente e poi decide se autorizzare. PS la legge non è esattamente all'avanguardia, perchè si incentra sulla modificazione dello stato civile più che sulla condizione del soggetto in transito, tuttavia letta in combinato con la sentenza della Corte Costituzionale del 1983 ( l'unica pronuncia della Consulta su materie lgbt ) con la giurisprudenza civile più che ventennale e la prassi medica, il risultato che ne esce fuori è quello che ho detto, ed evidentemente se ne deduce che una condizione di transessualità risulta certificata in sede medica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
takuya Posted October 11, 2007 Author Share Posted October 11, 2007 Ok grazie per l'illustrazione dell'iter. Però la cosa che mi preme capire meglio, è se - giuricamente in teoria come ho afferrato, sarebbero leciti i trattamenti di adeguamento dei caratteri sessuali, solo dopo l'autorizzazione del giudice(?) - la consulenza legale per poter ottenere l'autorizzazione, terrà conto dello stile di vita già sostenuto dall'interessato, oppure solo della sua condizione psico-sessuale(?) Portando l'esempio specifico, se io uomo mi vesto da donna perchè mi sento donna (non si tratta quindi di travestitismo), rischierei lo stesso di incorrere nella sanzione amministrativa, come accaduto; però, se non lo facessi, mi potrebbe essere negata l'autorizzazione che mi permetterebbe il cambio di sesso? C'è un conflitto di norme! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hinzelmann Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Per semplificare: le operazioni chirurgiche non estetiche devono essere autorizzate dal giudice. La legge dice sulla base della condizione psico-sessuale. Ovviamente il resto è risolto e precisato in sede medica. La condizione psico-sessuale implica una valutazione del vissuto e quindi anche dello stile di vita. Si richiede come minimo che una persona per essere veramente motivata, agisca e viva la propria convinzione di essere donna ( stiamo parlando di un iter irreversibile che porterà all'autorizzazione all'espianto dei genitali ) Prevalentemente questo si dà per scontato ( cioè è il presupposto addirittura dell'essere lì ) e credo si cerchi semmai di escludere eventuali interferenze con altri disturbi psicologici e di verificare la serietà del desiderio di cambiamento del sesso ( questo perchè per molte trans il processo di cambiamento è qualcosa su cui investono moltissime aspettative: una specie di chiave che risolverà ogni loro disagio ) Fatto questo primo passo si iniziano a prendere gli ormoni e a fare gli interventi estetici. Come puoi ben capire la casistica è medica: ci sono trans che vogliono precipitarsi verso l'operazione e altre che invece vogliono prolungare l'iter, un buon medico cerca correggere questi eccessi. Il contrasto fra l'applicazione delle due norme c'è, lo dicevo più sopra, poi ora ho perso il filo del topic. Per questo ritengo che possa desumersi una abrogazione implicita ( la legge posteriore abroga quella anteriore ) o una interpretazione abrogativa ( la legislazione sui trans prevale anche come legge speciale rispetto ad una legge generale: quindi le trans potrebbero essere eccettuate ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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