GabrieL Posted October 6, 2008 Share Posted October 6, 2008 la camera ha approvato il collegato alla finanziaria 2009 competitività contenente fra l'altro alcune importanti modifiche al processo civile. Si tratta di norme destinate ad incidere sulla vita di tutti i cittadini, quindi di estrema importanza. Dopo una veloce lettura ritengo che la riforma (non ancora definitiva peraltro poiché in attesa del sì del senato) contenga alcune cose ottime, alcune "buone, ma ...", e alcune cose pessime. Cominciamo da queste ultime. 1) viene aumentata sensibilmente la competenza del Giudice di pace; per i non addetti ai lavori potrebbe sembrare una "mano santa"; bèh non sempre é così; il giudice di pace é un magistrato non di carriera, assunto in ruolo non a seguito di concorso; ciò spesso corrisponde ad una minore professionalità e competenza; a me (e non solo a me) questa cosa personalmente fa storcere il naso. Avrei preferito più risorse economiche da destinare all'assunzione in ruolo di nuovi magistrati di carriera e di personale di cancelleria 2) viene introdotto un filtro ulteriore ai ricorsi per cassazione; infatti il ricorso non sarà più ammissibile se i giudici di merito si sono entrambi pronunciati in maniera conforme; quindi, in buona sostanza, se un giudice di pace sbaglia e mi condanna; e io faccio appello al tribunale, che non si accorge dell'errore del primo giudice e sbagliando conferma la prima sentenza, il ricorso per cassazione mi é comunque precluso. Fra le altre novità: 4) la possibilità di rendere testimonianza per iscritto, su un modulo da compilare e restituire con firma autenticata al giudice o al cancelliere, anche con raccomandata. questo potrebbe velocizzare i tempi e semplificare la vita a molti. Ma questa modalità di assunzione si presta a facili manipolazioni del teste e quindi potrebbe pregiudicare la qualità e la genuinità delle risposte che vengono normalmente raccolte direttamente dal Giudice in udienza. All'art.57 segnalo peraltro uno strafalcione, dove é detto che il modello di testimonianza "Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo". Peccato che il "giuramento" non esista ormai dal 1995 in virtù di una sentenza della corte costituzionale che lo ha sostituito con un "impegno solenne a dire tutta la verità". 5) La novità di maggior rilievo, a mio parere é nell'art.56, che introduce un procedimento sommario di cognizione. In parole semplicissime, introduce nell'ordinamento un processo civile super accelerato, introdotto con ricorso e destinato ad essere definito in tempi brevissimi a seguito di una istruzione sommaria da parte del giudice con un'ordinanza succintamente motivata che produce gli stessi effetti di una sentenza. Insomma una sorta di procedura cautelare utilizzabile anche in assenza dei presupposti tipici delle procedure cautelari. Un istituto che credo sarà destinato ad essere utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi. per altri aspetti il legislatore non ha fatto altro che formalizzare la prassi già in uso negli uffici giudiziari (un esempio per tutti: nell'art. 53 si prevede fra l'altro che il giudice debba fissare un termine per eventuali osservazioni alla relazione del CTU prima dell'udienza: ciò è un bene in quanto si evita in questo modo che le parti ritirino la copia della relazione solo a quell'udienza "chiedendo termine per il suo esame"; il che corrisponde a una grossa perdita di tempo (mesi). Ciò dimostra che la norma é stata scritta da addetti ai lavori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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